AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ACCESSO ALL’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2025
- OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della DGR n. 848/2024, è volto a individuare gli aventi diritto all’Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 5 per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025. L’assegno di cura rappresenta un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non costituisce un mero intervento di sostegno al reddito.
- DESTINATARI
Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Tali interventi hanno lo scopo di mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare.
- A COSA SERVE
L’assegno di cura serve a sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali. In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo famigliare viene concesso un massimo di n. 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale dell’ATS N. 5 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.
- REQUISITI D’ACCESSO
Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, la persona non autosufficiente deve possedere i seguenti requisiti:
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- deve essere residente e domiciliato in uno dei Comuni dell’ATS n. 5. E’ ammesso a presentare richiesta il soggetto residente nell’ATS n.5, ma domiciliato in un Comune confinante con l’ATS n. 5 anche appartenente ad altra Regione.
- Deve aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del presente avviso.
- Deve possedere la certificazione di invalidità civile pari al 100% e deve avere ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento.
- Deve usufruire di adeguata assistenza domiciliare prestata direttamente dalla famiglia nelle modalità verificate dall’Assistente sociale dell’ATS e per i casi di particolare complessità insieme all’Unità Valutativa Integrata. Gli interventi assistenziali possono essere gestiti anche da assistenti domiciliari privati in possesso di regolare contratto di lavoro. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel “Patto per l’assistenza” - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura sono tenuti all’iscrizione all’Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del
02/02/2009) gestito presso i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro
dodici mesi dalla concessione del beneficio.
- ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
L’entità dell’Assegno di Cura è pari a € 200,00 mensili da erogare in favore degli aventi diritto, di norma con cadenza trimestrale, per la durata di 12 mesi (da gennaio 2025 a dicembre 2025) salvo interruzioni o scorrimenti. Il contributo ‘Assegno di cura’ non costituisce vitalizio.
- COME E QUANDO FARE DOMANDA
Possono presentare la domanda:
- la persona anziana in situazione di non autosufficienza, in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.
- I familiari o i soggetti delegati.
- Tutore/curatore/amministratore di sostegno che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana in caso di incapacità temporanea o permanente.
La domanda da predisporre su apposito modulo (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- attestazione ISEE con validità per l’anno 2025 completa di DSU– ovvero la ricevuta attestante la presentazione della DSU. Si prevede l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE di tipo socio sanitario laddove più conveniente per il richiedente. Qualora entro il termine fissato per la presentazione delle domande non sia stata rilasciata ancora l’attestazione ISEE, è sufficiente la presentazione della DSU; in tal caso sarà cura dell’Ente acquisire d’Ufficio la certificazione ISEE dalla Banca dati INPS ai fini istruttori;
- copia del documento di riconoscimento dell’anziano non autosufficiente in corso di validità e in caso di altro richiedente anche copia del documento di riconoscimento di quest’ultimo unitamente ad apposita delega alla presentazione della domanda (Allegato B);
- copia del verbale di invalidità civile e di possesso dell’indennità di accompagnamento o dell’assistenza personale continuativa erogata dall’INAIL;
- fotocopia del codice IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione del/gli intestatari dello stesso. Non sarà possibile procedere all’erogazione del contributo ai soggetti titolari di conto corrente postale associato a libretto.
Qualora l’intervento assistenziale sia gestito da assistenti domiciliari privati è necessario allegare: la seguente documentazione:
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- una copia del regolare contratto individuale di lavoro dell’assistente famigliare (lettera di
assunzione tra le parti da cui risulti l’inquadramento lavorativo al livello “C” oppure “C Super”);
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- una copia dell’ultimo versamento effettuato all’INPS;
- una copia della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione dell’assistente famigliare all’Elenco Regionale gestito dai CIOF o dichiarazione attestante che l’adempimento sarà garantito entro 12 mesi dalla concessione del contributo.
La domanda completa degli allegati previsti, a pena di esclusione, deve essere presentata entro e non oltre
mercoledì 30 aprile ore 13:00
con le seguenti modalità:
- A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Unione Montana del Montefeltro Piazza Conti n.1 - 61021 – Carpegna (PU).
La domanda deve pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione; non fa fede il timbro postale. Pertanto, il soggetto presentatore che invia la domanda per posta, è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la data e l’ora sopra riportate. L’ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale.
- A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: ats5montefeltro@emarche.it. Farà fede la data di trasmissione - riportando in oggetto ‘domanda per Assegno di Cura 2025’;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana del Montefeltro in Piazza Conti, 1 – Carpegna;
- consegna a mano presso la sede operativa dell’ATS n. 5 via della Gioventù, 1 - Macerata Feltria.
- MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande che:
- verranno presentate oltre il termine previsto dall’avviso pubblico.
- risulteranno incomplete della documentazione richiesta.
L’Ufficio si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine di correggere errori materiali o di modesta entità.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la domanda non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
I modelli di domanda e ogni informazione utile potranno essere richiesti presso:
- Servizi Sociali del Comune di residenza;
- Ufficio di Promozione Sociale ATS n. 5 via della Gioventù,1 - Macerata Feltria tel. 0722 728233
- Sul sito: www.unionemontana.montefeltro.pu.it.
- INCOMPATIBILITA’ con altri interventi
Il contributo ‘Assegno di Cura’ è alternativo con:
- il servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- gli interventi “Home Care Premium” (HCP) dell’INPS;
- Assistenza Domiciliare indiretta per over 65 anni in situazione di particolare gravità di cui al
F.N.N.A. (Fondo Nazionale Non Autosufficienza) “Disabilità Gravissima”;
- gli interventi relativi al progetto “Vita Indipendente”;
- non potranno essere accolte le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture di carattere residenziale ex L.R. 21/2016.
L’Ambito Sociale Territoriale è a disposizione presso gli Uffici di Macerata Feltria in Via Della Gioventù 1 per fornire supporto alla compilazione dell’istanza/domanda, previo appuntamento telefonico al numero 0722 728233 nelle giornate di martedì e giovedì.
- QUANDO PUO’ ESSERE INTERROTTO E REVOCATO
Il contributo economico ‘Assegno di Cura’ viene interrotto al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
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- In caso di inserimento dell’assegnatario presso una struttura residenziale in maniera permanente;
- In caso di accesso agli interventi di cui al paragrafo denominato ‘Incompatibilità’ del presente avviso (punto 8);
- in seguito al mancato rispetto degli impegni assunti tra le parti e sottoscritti dal beneficiario nel PAI - Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l’Assistenza, (verificati su base periodica dall’Assistente Sociale);
- alla perdita dei requisiti d’accesso al contributo previste al paragrafo ‘Requisiti d’Accesso’ del presente avviso (Punto 4);
- In caso di rinuncia scritta rilasciata dal soggetto richiedente/beneficiario
- In caso di decesso del beneficiario.
Nei casi di cui alle lettere e) e f) il pagamento dell’assegno relativo alla mensilità di riferimento, verrà corrisposto qualora l’evento si verifichi nella seconda metà del mese (dal 16esimo giorno).
Nel caso di inserimento temporaneo dell’assegnatario presso una struttura ospedaliera o residenziale per un periodo massimo di 30 giorni, l’assegno verrà mantenuto. Dopo tale periodo l’intervento si considera interrotto e revocato a meno che il supporto assistenziale di cui al Patto per l’Assistenza (PAI) venga comunque garantito (ricoveri di sollievo).
- GRADUATORIA, PERCORSO DI VALUTAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE e SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
Tenuto conto delle risorse disponibili e dei tempi previsti, al termine della fase istruttoria verrà formulata una graduatoria d’Ambito di durata annuale (dal 01/01/2025 al 31/12/2025). La graduatoria verrà formulata sulla base del valore dell’indicatore di reddito ISEE (dal minore in ordine crescente) e in caso di parità di indicatore ISEE il criterio seguito sarà la maggiore età del soggetto idoneo.
Al termine dell’istruttoria (30 giorni dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande) verrà data comunicazione degli esiti ai soggetti richiedenti attraverso la pubblicazione nel sito dell’Unione Montana del Montefeltro (www.unionemontana.montefeltro.pu.it), secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti (numero di protocollo assegnato all’arrivo della domanda).
I diretti interessati potranno comunque consultare la propria posizione presso gli uffici dell’ATS 5.
La graduatoria degli idonei verrà utilizzata fino alla concorrenza delle somme disponibili. La graduatoria di per sé non dà immediato accesso al contributo.
La fase successiva di costruzione del rapporto di collaborazione tra la famiglia e i servizi sociali seguirà il percorso così delineato:
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- Il Coordinatore dell’Ambito, una volta definita la graduatoria in base al reddito, affida la competenza della valutazione dei casi, partendo dal primo in graduatoria, all’assistente sociale dell’Ambito;
- L’assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del Patto per l’assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti. L’assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l’UVI (unità di valutazione integrata), di cui lo/la stesso/a fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie (valutazione socio sanitaria);
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- a conclusione della fase di analisi, l’assistente sociale provvede alla stesura del PAI o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai servizi competenti. Nell’ambito del PAI verranno esplicitati i requisiti che consentiranno l’accesso all’assegno di cura. Nel Patto per l’assistenza vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso. Il Patto per l’assistenza dovrà inoltre riportare l’impegno formale da parte dell’assistente familiare dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull’Accreditamento dei Servizi per il lavoro;
- L’assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell’UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del PAI e di rispetto delle indicazioni riportate, al fine di valutare l’efficacia dell’intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d’opera.
- SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Nel caso di decesso del beneficiario (ammesso al contributo) a seguito dell’istruttoria, per il quale non è stato possibile stipulare il patto di Assistenza (PAI) – ad es. decesso in fase di istruttoria della graduatoria o ammissione in caso di scorrimento -, il Patto si intende comunque perfezionato in virtù di quanto dichiarato nell’istanza di contributo e cioè “che a sostegno del soggetto non autosufficiente sono in atto interventi assistenziali”.
Nei casi di revoca, rinuncia o decesso previsti dal presente avviso, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Ai fini dello scorrimento della graduatoria, la mensilità si considera intera qualora l’evento si verifichi
nella seconda metà del mese (dal 16^ giorno). Lo scorrimento della graduatoria non è retroattivo.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2025 si verifichi l’assegnazione di ulteriori risorse per l’intervento in
questione, la graduatoria verrà utilizzata in favore dei soggetti in graduatoria non ancora beneficiari.
- VERIFICHE
L’Ente eseguirà tutti i controlli necessari, sulle informazioni auto-dichiarate e provvederà ad ogni adempimento conseguente la non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’erogazione dell’assegno di cura.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio in fase di istruttoria, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Ai sensi del Decreto Legislativo 109/94, art. 4 comma 7, l’Ufficio si riserva inoltre la facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
L’Ufficio precederà inoltre alle seguenti verifiche:
- al momento dell’approvazione della graduatoria verranno verificate d’Ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d’accesso.
- Ogni trimestre, e di norma prima dell’erogazione del contributo, l’Ente verificherà d’ufficio l’esistenza in vita dei beneficiari attraverso il Servizio Anagrafe del Comune di residenza.
- PAGAMENTI
La riscossione dell’assegno di cura potrà avvenire da parte di:
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- nel caso di anziano in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita:
- anziano non autosufficiente (il richiedente)
- persona appositamente delegata dall’anziano (Allegato D – Delega alla riscossione)
- nel caso di anziano in condizione di incapacità temporanea o permanente:
- il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).
ALLEGATI
Allegato A – Modulo di domanda
Allegato B – Delega alla presentazione della domanda Allegato C – Auto certificazione dello Stato di Famiglia Allegato D - Delega alla riscossione