IL SETTORE AFFARI GENERALI
- Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 82 del 30 gennaio 2017 che approva le nuove Linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- Vista la DGR n. 931 del 13.07.2020 ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30.01.2017 Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, decreto legge n. 102/2013 – Linee guida per l’anno 2020;
- Vista la DGR n. 1108 del 24.07.2023, di ulteriore integrazione e modifica della DGR 82/2017 con cui sono state approvate le linee guida;
RENDE NOTO
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, SU MODELLO PREDISPOSTO DAL COMUNE.
Il presente bando è una procedura “aperta” fino all’esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l’ammissione non dà diritto al contributo oltre l’esaurimento dei Fondi della Regione Marche.
Il presente Bando non comporta alcun vincolo per il Comune di Monte Grimano Terme, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato alla effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Marche.
CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.”
A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
• spedizione via PEC all'indirizzo: comune.montegrimanoterme@emarche.it
• tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Grimano Terme
Il modello di domanda è scaricabile dal sito ufficiale dell'Ente: https://comune.montegrimanoterme.pu.it/
Si specifica che la domanda dovrà essere firmata in modo autografo e scannerizzata, completa del documento identità o in alternativa dovrà essere firmata digitalmente. Non potranno essere accettate, perché prive di valore legale, domande sprovviste della firma autografa o digitale.
La casella di posta elettronica da cui viene spedita la domanda avrà valore di domicilio elettronico per la presente procedura, pertanto verrà utilizzata dal Comune per ogni comunicazione riferita al presente procedimento. Se l’indirizzo e-mail utilizzato è di un soggetto diverso rispetto al richiedente, nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente che il richiedente elegge domicilio elettronico e autorizza l’Ente a tale tipo di scambio anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
Per l’anno 2025 tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Destinatari del beneficio e requisiti soggettivi:
- nuclei familiari destinatari della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita per i quali, alla data di presentazione della domanda si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:
1. perdita di lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell’impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Ulteriori requisiti soggettivi:
a) reddito ISEE del nucleo familiare richiedente, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
b) essere destinatario, di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di MONTE GRIMANO TERME ed avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
d) cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
e) non essere titolari né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA’
Il Comune può graduare l’entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:
• incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
• entità dei canoni mensili non corrisposti / numero di mensilità non corrisposte;
• importo del canone di locazione.
I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:
FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile Il contributo non può essere superiore all’importo dell’insoluto con un massimo di € 8.000,00.
B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole Il contributo è graduato in funzione dell’entità del differimento dell’esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell’importo del canone mensile. L’importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00.
C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Il contributo non può essere superiore all’importo di 3 mensilità con un massimo di €
1.800,00;
D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato). Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00;
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità A), B), C), D) non può comunque superare l’importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 D.M. 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).
Qualora il contributo venga assegnato per le finalità di cui alla lettera D), all’atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato, fermo restando quanto precisato al successivo Paragrafo D, per un importo corrispondente a 6 mensilità.
Successivamente l’erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell’alloggio oggetto del contratto.
Il Comune verifica altresì semestralmente l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare. Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare si è ridotta in una percentuale pari o superiore al 30% rispetto alla situazione esistente all’epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una riduzione del contributo nella misura pari al 25%. Inoltre, laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell’alloggio oggetto del contratto o che l’incidenza del canone sull’Isee risulti inferiore al 15% l’erogazione del contributo verrà interrotta.
Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui il Comune comunica la disponibilità finanziaria per l’effettiva erogazione del contributo.
MODALITA’ DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI
Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l’erogazione dei fondi necessari per soddisfare le domande istruite con esito positivo in corrispondenza delle “finestre” utili del 1°Giugno 2025, del 1° Ottobre 2025;
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Monte Grimano Terme, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso.
Ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni, la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune ed i Comuni rideterminano l’ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell’importo spettante in base a quanto previsto nel precedente paragrafo “Finalizzazione dei contributi ed entità”.
Nel rideterminare l’importo del contributo, il Comune dovrà tenere conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di:
1. ultrasettantenni;
2. minori;
3. componenti con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Tali priorità verranno rispettate anche in caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultano protocollate nello stesso giorno), di domande insoddisfatte accumulatesi per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali.
In caso di parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio.
Le ulteriori domande carenti di requisiti di priorità, verranno collocate in ordine di presentazione.
DOMANDA DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere esclusivamente redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune con relativa autodichiarazione con gli allegati obbligatori in essa previsti.
Inoltre per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea allegare la Carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno
ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITA’
Restano ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.
CONTROLLI
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 6 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e delle Linee guida regionali, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Alle eventuali domande non complete della documentazione necessaria per la valutazione delle stesse, verrà applicato soccorso istruttorio e verranno inserite nei fabbisogni solo una volta che risulteranno complete dei documenti richiesti.